Domenica, Gennaio 21st, 2007

BENZINA: ECCO COME RIDURRE IL PREZZO ALLA POMPA DI 0,42 EURO AL LITRO

blackmonly 21 Gen 2007 | : Società

Ridurre il prezzo della benzina è un obiettivo che il Governo deve raggiungere in tempi stretti. La ricetta esiste – afferma il Codacons - basta realizzare, attraverso appositi decreti amministrativi, alcune misure che investono sia il piano fiscale, che quello della concorrenza.

Nello specifico: Misure fiscali

Eliminare le tassazioni sul prezzo della benzina. Basti pensare che su ogni litro di carburante gravano ancora:

• 1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935;
• 14 lire per la crisi di Suez del 1956;
• 10 lire per il disastro del Vajont del 1963;
• 10 lire per l’alluvione di Firenze del 1966;
• 10 lire per il terremoto del Belice del 1968;
• 99 lire per il terremoto del Friuli del 1976;
• 75 lire per il terremoto dell’Irpinia del 1980;
• 205 lire per la missione in Libano del 1983;
• 22 lire per la missione in Bosnia del 1996;
• 2,15 centesimi di euro nel 2001 per il ripristino delle 50 lire tolte dal Governo precedente che servivano a calmierare il prezzo del carburante
• 1,6 centesimi di euro nel 2004 per il contratto degli autoferrotranviari;
• 0,5 centesimi di euro nel 2005 per acquisto autobus ecologici

TOTALE 0,27 EURO

Per ulteriori informazioni: http://www.codacons.it

Il download è vietato solo se realizzato a scopo di lucro e non di profitto.

blackmonly 21 Gen 2007 | : News

Non appare dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Per ulteriori informazioni: http://www.diritto-in-rete.com